CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
La legge 145 art. 1 comma 7 del 23/12/2013 prevede che le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e affitto), devono essere dotate dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Lo scopo dell’attestato di prestazione energetica di un edificio è quello di permettere ai cittadini di valutare e confrontare le prestazioni energetiche, in modo da orientare il mercato verso gli edifici a più basso consumo.
Con l’attestato si attribuiscono specifiche classi prestazionali – come quelle già adottate per gli elettrodomestici – in modo da poter confrontare il consumo medio annuo di abitazioni diverse. Grazie al confronto con una semplice scala composta da caselle colorate dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno), tutti i cittadini, anche i non esperti, possono immediatamente comprendere se un edificio consuma molta o poca energia.
Vengono inoltre date indicazioni sugli interventi più significativi e convenienti per il miglioramento delle prestazioni energetiche.
L’APE ha un’idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. Risulta idoneo se:
- è redatto e asseverato da un soggetto certificatore accreditato
- è registrato nel catasto energetico.
QUANDO È OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Ai sensi del punto 9 della DGR VIII/8745, la certificazione energetica degli edifici è state resa obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la scadenza temporale oltre indicata:
dal 1° settembre 2007:
- edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m²;
- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
dal 1° gennaio 2008:
- contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dal 30 gennaio 2009:
- contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009:
- trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010:
- contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
dal 1° gennaio 2012:
• immobili oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso.
QUANDO NON È OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Punto 3.2 della DGR VIII/8745
Sono escluse dall’applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:
- gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
- gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Punto 9 della DGR VIII/8745
- (9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
- (9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio come definito al Punto 2 lettera ee) della DGR VIII/8745.